L’ordinanza della Cassazione civile num. 14270/2022 chiarisce molto bene la questione in oggetto.
La vicenda riguarda un docente che aveva impugnato l’ordine di servizio del dirigente scolastico che gli aveva vietato di effettuare una registrazione delle lezioni tenute in classe.
La Corte di Cassazione ha osservato che il concetto di “trattamento dei dati personali” previsto dal Codice della privacy riguarda anche la loro registrazione. Per questa ragione, è necessario acquisire il consenso degli interessati per poter procedere alla registrazione. E ciò anche quando la registrazione viene effettuata per uso esclusivamente personale e non destinata ad essere divulgata al pubblico. Durante la registrazione della lezione tenuta in una classe, “possono essere contenuti interventi degli studenti la cui identità è facilmente identificabile trattandosi di una comunità assai ristretta”. Inoltre la Cassazione ha ribadito l’assoluta legittimità del divieto del dirigente scolastico di utilizzare registratori in classe al fine di tutelare la “riservatezza” degli alunni.