Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 (“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”) introduce un obbligo generalizzato, per tutti i lavoratori pubblici e privati, di possesso e di esibizione del certificato verde tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2021.
Gli obblighi dei datori di lavoro come stabiliti dagli artt. 1 e 3, sono di seguito elencati:
1. definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021
2. individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2
3. verifica (a partire dal 15 ottobre 2021) del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
4. gestione della “assenza ingiustificata” del lavoratore
5. eventuale applicazione di sanzioni disciplinari
In attesa del dpcm il datore di lavoro prima del 15 ottobre 2021 deve comunque nell’ordine:
- scegliere i dispositivi con installata l’App per procedere alle verifiche;
- decidere la modalità di verifica:
- su tutto il personale o a campione (in quest’ultimo caso occorre definire i criteri);
- da eseguire all’accesso nei luoghi di lavoro e/o anche successivamente (in tal caso specificando il motivo);
- nominare i collaboratori incaricati delle verifiche
- dare istruzioni per gestire le eventuali registrazioni delle assenze “ingiustificate”
- pubblicare in azienda l’informativa ai sensi dell’art. 13
- predisporre gli accessi in modo che le verifiche siano eseguite garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone;
- revisionare il registro dei trattamenti (aggiunta di questo ulteriore trattamento)