Il decreto 21 settembre 2021, n. 127 pone l’obbligo green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati di munirsi per l’accesso ai luoghi di lavoro della Certificazione Verde, in quanto dal 15 ottobre 2021 non sarà possibile accedere in ufficio senza tale documento.
L’assenza dall’ufficio conseguente alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.
I datori di lavoro sono tenuti, entro il 15 ottobre 2021, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di Green Pass è punito con la sanzione stabilita da euro 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
La verifica può avvenire solo tramite l’applicazione ministeriale VerificaC19. L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
Gli unici dati da mostrare all’incaricato controllore sono Nome, Cognome, data di nascita, e validità della certificazione, nel rispetto delle norme privacy ed è preferibile eseguire il controllo nel momento dell’ingresso al lavoro e quando questo non è possibile potranno essere eseguito controlli a campione.